.Alienazioni
Caratteristiche: L’alienazione dei beni architettonici è regolata dagli artt. 55-62 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 42/2004.
Se i beni architettonici sono di proprietà pubblica (per semplicità così saranno definiti i beni proprietà demanio culturale, e degli altri enti previsti all’art: 56 del Codice), questi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con specifica Autorizzazione alla alienazione della Direzione Regionale BB.CC.PP., sentito il parere di questo Ente. (Codice , artt. 55-58).
L’alienazione dei beni architettonici , siano essi di proprietà pubblica o privata, è sottoposta alla tutela dello Stato che può esercitare, come pure gli Enti territoriali, il diritto di prelazione legale, in altri termini può acquistare il bene al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (Codice, artt. 59-62).
Ufficio di riferimento: Ufficio Contributi e Prelazioni, Ufficio Catalogo e vincoli
Standards:
- Alienazione dei beni architettonici di proprietà pubblica. Queste alienazioni sono soggette alla preventiva Autorizzazione alla alienazione. L’istanza và indirizzata alla Direzione Regionale BB.CC.PP.
- Prelazione legale dei beni architettonici. L’atto di compravendita di beni architettonici di qualsiasi proprietà (pubblica o privata) deve essere denunciato a questa Soprintendenza entro 30 gg. dalla stipula del contratto. Se la proprietà è pubblica bisogna che l’istanza di cui al punto precedente abbia avuto esito positivo. La prelazione può essere esercitata nel termine di 60 gg. (se la denuncia è effettuata correttamente) dalla data di ricezione della denuncia.
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