.Accesso ai documenti
Caratteristiche: La Soprintendenza conserva nei suoi archivi amministrativi la documentazione degli atti in possesso dell’Ufficio. Il privato che ne abbia titolarità e nei limiti imposti dalla legge ha diritto prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (Legge 241/90 e s. i. m.).
Ufficio di riferimento: Ufficio di supporto legale
Standards: La Soprintendenza valuta le domande di accesso agli atti amministrativi e risponde in merito.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla Soprintendenza stessa (contatti).
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 della Legge 241/90 e debbono essere motivati. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
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Schema di domanda per l’accesso agli atti amministrativi
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